Capire bene chi siano i parenti e gli affini assume rilevanza in molteplici situazioni, come, ad esempio, in caso di successioni ereditarie oppure nelle cause di risarcimento del danno per la morte di un “congiunto”.
Parentela e affinità sono regolate dagli articoli 74 e seguenti del codice civile (v. nota).
È bene precisare che, normalmente, la legge attribuisce rilevanza alla parentela fino al sesto grado e all’affinità fino al quarto grado.
Cerchiamo di fare chiarezza sulle differenze tra i due tipi di legami e sul modo in cui si deve calcolare il relativo grado.
La parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite e quindi legate da un vincolo di consanguineità (c.d. ius sanguinis).
Nel considerare i rapporti di parentela si distingue tra linea retta e linea collaterale.
Sono parenti in linea retta le persone che discendono l’una dall’altra (es: genitore-figlio).
Sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra (es: fratelli o cugini).
L’affinità è, invece, il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge. Si tratta, dunque, di un vincolo indiretto.
Come si calcolano i gradi di parentela:
Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino allo stipite comune, senza calcolare il capostipite.
Es1: Tra padre e figlio intercorre una parentela di primo grado.
[padre + figlio = 2; 2 – padre = 1]
Es2: Tra nonno e nipote una parentela di secondo grado.
[nonno + padre del nipote + nipote = 3; 3 – nonno = 2]
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune (da escludere) e da questo discendendo all’altro parente.
Es1: Tra fratelli intercorre una parentela di secondo grado in linea collaterale.
[fratello + padre di entrambi + sorella = 3; 3 – padre di entrambi = 2]
Es2: Tra cugini (figli di fratelli) intercorre una parentela di quarto grado.
[cugino + padre + nonno + fratello del padre + figlio del fratello del padre = 5; 5 – nonno = 4]
Come si calcolano i gradi di affinità:
Per gli affini si seguono gli stessi criteri dettati per la parentela e Il grado di affinità è lo stesso del grado di parentela che lega il soggetto (parente di uno dei coniugi) al coniuge stesso.
Es1: Mio suocero è mio affine di primo grado in linea retta perché è parente di primo grado in linea retta del mio coniuge.
Es2: Mio cognato (fratello del mio coniuge) è mio affine in linea collaterale di secondo grado, in quanto parente di secondo grado in linea collaterale del mio coniuge.
Alcune curiosità:
I coniugi, tra loro, non sono parenti né sono affini; sono coniugi!
Gli affini dei due coniugi non sono affini tra loro. Allo stesso modo si deve affermare che i coniugi degli affini non sono affini tra loro.
Lo stesse cose valgono per le due parti di un’unione civile. Infatti, ormai, la legge parifica matrimonio e unione civile.
Nota: ESTRATTO DEL CODICE CIVILE
Art. 74. Parentela.
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.
Art. 75. Linee della parentela.
Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra.
Art. 76. Computo dei gradi.
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
Art. 77. Limite della parentela.
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Art. 78. Affinità.
L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge.
Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei due coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.
L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’articolo 87, n. 4.
Articolo a cura di Avv. Marta Maestripieri