Spesso, quando si sente parlare del “difensore d’ufficio”, si incorre nell’erronea convinzione che questo sia l’avvocato assegnato a chi, poco abbiente, non possa permettersi l’assistenza di un difensore cosiddetto “di fiducia”. Lo Stato garantisce ai non abbienti la possibilità di difendersi e far valere i propri diritti in giudizio, ma ciò avviene non già attraverso la difesa d’ufficio, bensì attraverso il diverso beneficio del “patrocinio a spese dello Stato”, fermo restando che, in alcuni casi, tali istituti possono trovare contemporanea applicazione.
Entrambi costituiscono espressione e piena attuazione del generale principio contenuto nell’art. 24 Cost., che riconosce e garantisce il diritto alla difesa di ogni persona, ma esistono delle sostanziali differenze.
Cerchiamo quindi, con ordine, di fare chiarezza.
La difesa d’ufficio è una garanzia nei confronti della persona sottoposta a procedimento penale, la quale si trovi, anche solo momentaneamente, sprovvista del proprio difensore di fiducia. In questo caso, quindi, si provvede a nominare uno dei difensori d’ufficio reperibili secondo il turno di disponibilità, selezionandoli da un elenco unico nazionale. Ciò in quanto qualsiasi atto del procedimento penale deve essere garantito dalla presenza di un avvocato.
A differenza di quanto spesso erroneamente si ritiene, il difensore d’ufficio non è un avvocato alle “prime armi”; anzi, per essere inseriti nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio, fino a qualche tempo fa occorreva dimostrare di aver maturato esperienza in un determinato numeri di procedimenti penali, con nomine di fiducia. Oggi, occorre aver frequentato un corso altamente specializzante, di durata biennale, e aver con profitto superato l’esame finale.
Tutt’altro, quindi, che un avvocato inesperto: il difensore d’ufficio svolge un ruolo fondamentale e di grande responsabilità, che richiede eccezionale preparazione in materia di diritto e processo penale, in quanto, essendo una figura di presidio e che interviene ogniqualvolta un soggetto non possa godere dell’immediata difesa del suo difensore di fiducia, ad esempio perché questo non è prontamente reperibile, si ricevono incarichi senza alcun preavviso e occorre sapere immediatamente come comportarsi e come svolgere al meglio l’atto difensivo richiesto, anche al fine di non pregiudicare la difesa futura dell’assistito.
Essere difensori d’ufficio è una libera scelta, tuttavia, nel momento in cui si viene iscritti nell’elenco, si assume una responsabilità e un ruolo di fondamentale importanza e di rilievo costituzionale, tanto che, una volta ricevuto l’incarico da difensore di ufficio in un dato procedimento, non è possibile rinunciarvi: solo il difensore di fiducia può rinunciare all’incarico! Il difensore d’ufficio, al contrario, è tenuto a svolgere la sua attività finché il cliente non decida di nominare un difensore di fiducia, nomina che solleva il difensore d’ufficio dall’obbligo di proseguire nella attività difensiva in quello specifico caso.
Un aspetto molto importante, anche questo spesso oggetto di confusione, è che il difensore d’ufficio, così come il difensore di fiducia, deve essere retribuito dal cliente per l’attività difensiva svolta, salvo che non ricorrano, per l’assistito, i requisiti reddituali necessari per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Quest’ultimo è un istituto, come già accennato, volto a garantire l’accesso alla giustizia anche ai non abbienti: esso, infatti, può essere applicato in qualunque procedimento, a prescindere dalla materia, e vede, quale requisito per l’accesso, un criterio reddituale, fissato dalla legge in un limite di reddito annuo imponibile.
Anche per essere avvocati abilitati a svolgere il patrocinio a spese dello stato occorre essere iscritti in un apposito elenco, predisposto annualmente dall’ordine territoriale di appartenenza, sulla base, anche in questo caso, di comprovata esperienza nelle materie per le quali si intende fornire assistenza ai clienti non abbienti.